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cui, per tale effetto, saranno dal cancelliere comunicati gli atti.

289. Se il Regio Procuratore riscontra negli atti essersi provato che allorquando i conjugi fecero la loro prima dichiarazione, il marito aveva venticinque anni, la moglie ventuno; che a quell’epoca erano maritati già da due anni; che la durata del loro matrimonio non oltrepassava gli anni venti; che la moglie non era giunta agli anni quarantacinque, che il reciproco consenso è stato espresso quattro volte nel corso dell’anno: premesse le cose qui sopra ordinate, con tutte le solennità richieste dal presente capo, e singolarmente coll’autorizzazione de’ loro genitori, o degli altri loro ascendenti in vita, ove i genitori siano premorti, in allora il suddetto Regio Procuratore darà le sue conclusioni in questi termini, La legge permette: nel caso contrario, le di lui conclusioni saranno così concepite, La legge proibisce.

290. Il tribunale, sulla relazione della causa, non potrà fare altre verificazioni che quelle indicate nel precedente articolo. Se il tribunale opina che risulti avere le parti soddisfatto alle condizioni, ed osservate le formalità determinate dalla legge, ammetterà il divorzio, e rimetterà le parti avanti l’ufficiale dello stato civile, acciocchè lo pronunzi: nel caso contrario, il tribunale dichiarerà non essere luogo al divorzio, e darà i motivi della sua decisione.

291. L’appellazione alla sentenza che avrà dichiarato non farsi luogo al divorzio, non potrà riceversi che quando verrà interposta da entrambi i conjugi, e con atti separati, non prima di dieci giorni, nè dopo venti giorni dalla data della sentenza di prima istanza.

292. Gli atti d’appellazione saranno notificati reciprocamente tanto ai conjugi, quanto al Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza.

293. Il Regio Procuratore presso il tribunale