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stesse formalità rinnovata nei primi quindici giorni di ciascun quarto, settimo e decimo mese susseguente. Le parti saranno tenute a riprodurre ogni volta la prova, mediante atto pubblico, della perseveranza dei loro genitori, o de’ loro ascendenti in vita, nella prima determinazione; ma esse non saranno tenute a ripetere la produzione di alcun altro atto.

286. Entro i quindici giorni da che sarà trascorso l’anno, da computarsi dal giorno della prima dichiarazione, i conjugi, ciascuno assistito da due amici i più ragguardevoli nel circondario, di età d’anni cinquanta almeno, si presenteranno unitamente ed in persona al presidente del tribunale o al giudice che ne farà le veci; ad esso rimetteranno le copie, in debita forma, de’ quattro processi verbali contenenti il reciproco loro consenso, e di tutti quegli atti che vi saranno stati uniti, e ciascuno di essi separatamente, sempre però in presenza l’uno dell’altro e delle quattro ragguardevoli persone, chiederanno al magistrato l’ammissione del divorzio.

287. Dopo che il giudice e gli assistenti avranno fatte ai conjugi le loro osservazioni, quando questi perseverino nella loro determinazione, sarà rilasciato l’atto provante la loro istanza, e la consegna da essi fatta delle carte che l’appoggiano. Il cancelliere del tribunale stenderà su di ciò processo verbale, il quale verrà sottoscritto tanto dalle parti (qualora non dichiarino di non sapere o di non potere sottoscrivere, nel qual caso se ne farà menzione), quanto dai quattro assistenti, dal giudice e dal cancelliere.

288. Il giudice apporrà successivamente in fine di questo processo verbale il suo decreto esprimente che, fra tre giorni, sarà da esso fatta relazione di ogni cosa al tribunale nella camera del consiglio, sentito nelle sue conclusioni in iscritto il Regio Procuratore,