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282. Il giudice, in presenza dei due notari, farà ai conjugi, tanto unitamente che separatamente, quelle rimostranze ed esortazioni che giudicherà convenienti; farà loro lettura del capo IV del presente titolo, il quale regola gli effetti del Divorzio, e svilupperà ad essi tutte le conseguenze del loro procedere.

283. Perseverando i conjugi nella loro risoluzione, il giudice rilascerà loro l’atto comprovante d’aver domandato il divorzio e di acconsentirvi reciprocamente: saranno inoltre essi tenuti di produrre e deporre senza dilazione, nelle mani dei notari, oltre gli atti mentovati agli articoli 279 e 280.

1mo. Gli atti della loro nascita e del loro matrimonio;

2do. Gli atti di nascita e di morte di tutti i figli nati dalla loro unione;

3zo. La dichiarazione autentica dei rispettivi genitori, o degli altri ascendenti che sono in vita, portante che per motivi ad essi noti, autorizzano il tale o la tale, loro figlio o figlia, nipote maschio o femina, maritato o maritata, col tale o colla tale, a chiedere divorzio e ad acconsentirvi. I padri, le madri, gli avoli o le avole de’ conjugi, si presumeranno vivi sino a tanto che verranno presentati gli atti giustificanti la loro morte.

284. I notari stenderanno un circostanziato processo verbale di tutto ciò che è stato detto o fatto in esecuzione de’ precedenti articoli: la minuta resterà presso il più vecchio dei due notari, come pure le carte prodotte, le quali resteranno unite al processo verbale, in cui sarà fatta menzione dell’avvertimento che verrà dato alla moglie di ritirarsi dentro ventiquattro ore, nella casa convenuta fra essa ed il marito, ed ivi dimorare sino a che sia pronunziato il divorzio.

285. La dichiarazione fatta in tal modo sarà colle