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270. La moglie in comunione di beni col marito, tanto attrice, quanto convenuta per divorzio, in qualunque stato sia la causa, potrà, dal giorno del decreto mentovato all’articolo 238, chiedere per cautela delle di lei ragioni, che siano apposti i sigilli sugli effetti mobiliari cadenti nella comunione. Questi sigilli non saranno tolti, se non facendosi l’inventario e la stima, e coll’obbligo al marito di restituire gli effetti inventariati, o di garantire il loro valore come depositario giudiziale.

271. Qualunque obbligazione contratta dal marito a carico della comunione, qualunque alienazione da lui fatta di stabili dipendenti dalla comunione, dopo il decreto mentovato all’articolo 238, sarà dichiarata nulla, quando si provi fatta o contratta in frode dei diritti della moglie.

Sezione III.

De’ Motivi d’inammissibilità dell’Azione di divorzio per causa determinata.

272. Sarà estinta l’azione di divorzio colla riconciliazione dei due conjugi, avvenuta tanto dopo i fatti che avrebbero potuto autorizzarla, quanto dopo la domanda del divorzio stesso.

Arg. ex leg. 3, et leg. 7, ff. de divortiis et repudiis.

273. Nell’uno e nell’altro caso sarà dichiarata inammissibile la domanda dell’attore: potrà questi nondimeno intentare una nuova azione per la evenienza di altra causa dopo la riconciliazione, ed allora potrà far uso delle cause precedenti per appoggiare la nuova sua domanda.

274. Se l’attore nega che siavi seguita riconciliazione, il convenuto potrà darne la prova, col mezzo o di scritture, o di testimonj, nella forma prescritta nella prima sezione di questo capo.