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di lui sostanze, quando la moglie non abbia redditi bastanti a provvedere ai proprj bisogni.

260. Dopo un anno di esperimento, se le parti non si sono riunite, il conjuge attore potrà far citare l’altro conjuge a comparire avanti il tribunale nei termini stabiliti dalla legge, per ivi udire pronunziarsi la sentenza definitiva che allora ammetterà il divorzio.

261. Quando si sarà domandato il divorzio perchè uno dei conjugi è stato condannato a pena infamante, le sole formalità da osservarsi consisteranno nel presentare al tribunale civile una copia legale della sentenza di condanna, ed un certificato del tribunale criminale, il quale provi che la medesima sentenza non è più suscettibile di riforma per le vie legali.

262. In caso di appellazione della sentenza di ammissibilità o della sentenza definitiva, pronunziata dal tribunale di prima istanza in punto di divorzio, il tribunale d’appello procederà e giudicherà, come nelle cause d’urgenza.

263. L’appellazione non sarà ammissibile se non sarà stata interposta nel termine di tre mesi da computarsi dal giorno della intimazione della sentenza proferita in contraddittorio od in contumacia. Il termine per ricorrere al tribunale di cassazione contro una sentenza in ultima istanza, sarà parimente di tre mesi dal giorno della intimazione. Il ricorso per la cassazione sospenderà l’esecuzione della sentenza.

264. Pronunziata che sarà una sentenza in ultima istanza, la quale autorizzi il divorzio, o passata che sia in giudicato, il conjuge che l’avrà ottenuta, sarà in obbligo di presentarsi nel termine di due mesi avanti l’ufficiale dello stato civile per far pronunziare il divorzio, chiamata legalmente l’altra parte.

265. Questi due mesi non comincieranno a decorrere, per le sentenze di prima istanza, se non dopo