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senza che possano però interromperli nel corso delle loro deposizioni.
255. Ciascuna deposizione sarà ridotta in iscritto, egualmente che i detti e le osservazioni alle quali avrà dato luogo. Il processo verbale delle informazioni sarà letto ai testimonj ed alle parti: gli uni e le altre saranno richiesti di sottoscriverlo; e si farà menzione della loro sottoscrizione, o della loro dichiarazione di non avere potuto o voluto sottoscrivere.
256. Chiuse le informazioni d’ambedue le parti e quelle dell’attore, se il convenuto non ha presentato testimonj, il tribunale rimetterà le parti all’udienza pubblica, indicandone il giorno e l’ora; ordinerà la comunicazione degli atti al Regio Procuratore, e deputerà un relatore. Questo decreto sarà notificato al convenuto ad istanza dell’attore, nel termine che in esso verrà stabilito.
257. Nel giorno fissato per la sentenza definitiva, si farà la relazione del giudice deputato: le parti in seguito, o per se stesse o per mezzo dei loro consulenti, potranno fare quelle osservazioni che crederanno utili alla loro causa; e quindi il Regio Procuratore farà le sue conclusioni.
258. La sentenza definitiva sarà proferita pubblicamente; e quando questa ammetta il divorzio, sarà l’attore autorizzato a presentarsi avanti l’ufficiale dello stato civile per farlo pronunziare.
259. Se la domanda di divorzio sarà stata fatta a motivo di eccessi, sevizie od ingiurie gravi, ancorchè appoggiata a giusto fondamento, i giudici potranno differire di ammettere il divorzio, ed in questo caso, prima di giudicare, autorizzeranno la moglie a separarsi dalla coabitazione del marito, senza che sia tenuta a riceverlo presso di se, ove ella non lo creda conveniente; e condanneranno il marito a pagarle una pensione alimentaria proporzionata alle