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o far proporre le sue osservazioni, tanto sui motivi della domanda, quanto sopra i documenti prodotti dall’attore e riguardo ai testimonj da esso nominati. Il convenuto nominerà per parte sua i testimonj che si propone di far esaminare, e riguardo ai quali l’attore farà reciprocamente le sue osservazioni.

244. Si stenderà processo verbale delle comparse, deduzioni ed osservazioni delle parti, come pure di quanto l’una o l’altra avrà ammesso. Sarà fatta lettura di questo processo verbale alle dette parti le quali saranno richieste di sottoscriverlo, e sarà fatta espressa menzione della loro sottoscrizione, o della loro dichiarazione di non potere o di non volere sottoscriversi.

245. Il tribunale rimetterà le parti all’udienza pubblica, di cui fisserà il giorno e l’ora: ordinerà la comunicazione degli atti al Regio Procuratore, e deputerà un relatore. Nel caso in cui il convenuto non fosse comparso, l’attore sarà tenuto di fargli notificare il decreto del tribunale, nel termine da esso stabilito.

246. Nel giorno e nell’ora indicati, sulla relazione del giudice deputato, sentito il Regio Procuratore, il tribunale deciderà primieramente sopra i motivi d’inammissibilità, se siano stati proposti. In caso che siano riconosciuti concludenti, sarà rigettata la domanda di divorzio: ed in caso contrario, ovvero quando non siano stati proposti i motivi d’inammissibilità, sarà ammessa la domanda di divorzio.

247. Subito dopo l’ammissione della domanda di divorzio, sulla relazione del giudice deputato, sentito il Regio Procuratore, il tribunale pronunzierà in merito. Ammetterà la domanda, quando gli sembri in istato di essere giudicata; diversamente, ammetterà l’attore alla prova dei fatti relativi da lui allegati, ed il convenuto a provare il contrario.