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giudice e dall’attore, eccetto che questi non sappia o non possa sottoscriversi; nel qual caso sarà di ciò fatta menzione.

238. Il giudice ordinerà a piè del suo processo verbale, che le parti compariranno personalmente avanti di lui, nel giorno, e nell’ora che indicherà, e che, a quest’effetto, sarà per suo ordine trasmessa copia del suo decreto alla parte contro cui si domanda il divorzio.

239. Nel giorno indicato, il giudice farà ai due conjugi, se compariscono, ovvero all’attore, se si presenta egli solo, quelle rimostranze che crederà valevoli a procurare una conciliazione, e non potendo riuscirvi, ne stenderà processo verbale, e decreterà che vengano comunicati la domanda e i suoi allegati al Regio Procuratore, e che si faccia la relazione di tutto al tribunale.

240. Nei tre giorni susseguenti, il tribunale, sulla relazione del presidente o del giudice che ne avrà fatte le veci, e sulle conclusioni del Regio Procuratore accorderà o sospenderà la permissione di citare. La sospensione non potrà eccedere il termine di giorni venti.

241. L’attore, in virtù della permissione del tribunale, farà citare il convenuto nella forma ordinaria, a comparire personalmente all’udienza, a porte chiuse, entro il termine legale; ed unitamente alla citazione, farà dar copia della domanda di divorzio e dei documenti prodotti in suo appoggio.

242. Alla scadenza del termine comparisca o no il convenuto, l’attore in persona, assistito da un consulente se lo giudica opportuno, esporrà o farà esporre i motivi della sua domanda, presenterà i documenti che l’appoggiano, e nominerà i testimonj che intende di far esaminare.

243. Se il convenuto comparisce personalmente o per mezzo di un legittimo procuratore, potrà proporre