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NAPOLEONE I.
PER LA GRAZIA DI DIO E PER LE COSTITUZIONI
IMPERATORE DE' FRANCESI E RE D'ITALIA.
Visti gli articoli 55 e 56 del terzo Statuto Costituzionale;
Vista la traduzione in lingua italiana e latina del Codice Napoleone.
Visto il rapporto del Gran Giudice Ministro della Giustizia del Regno d’Italia;
Decretiamo ed ordiniamo quanto segue:
Art. 1. Le traduzioni del Codice Napoleone fatte dai giureconsulti nominati dal Gran Giudice, Ministro della Giustizia, sono approvate .
2. Il Codice Napoleone sarà posto in attività a contare dal primo giorno del mese d’Aprile: la sola traduzione italiana potrà essere citata ed aver forza di legge nei tribunali .
3. A datare dal giorno in cui il Codice Napoleone sarà posto in attività, le leggi romane, le ordinanze, consuetudini generali e locali, gli statuti e regolamenti cesseranno di aver forza di legge generale o particolare nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel Codice Napoleone .
Il Gran Giudice Ministro della Giustizia del Nostro Regno d’Italia, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà stampato, pubblicato e posto in fronte al nuovo Codice .
Dato a Monaco li 16 Gennajo 1806.
NAPOLEONE.
Per ordine di S. M. l'Imperatore e Re .
Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia
LUOSI.
Certificato conforme; |