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senti Articoli, le cose rimarranno, e saranno regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa, e sopravvenendo qualche difficoltà, il S. Padre, e il Presidente della Repubblica si riservano di concertarsi fra di loro.

Art. XXI. Il presente Concordato è sostituito a tutte le Leggi, Ordinazioni, e Decreti emanati fin ora dalla Repubblica sopra materie di Religione.

Art. XXII. Ambedue le Parti contraenti promettono, che tanto esse, quanto i loro successori osserveranno religiosamente tutte le cose, delle quali si è convenuto per l’una parte, e per l’altra nei presenti Articoli.

Il Cambio delle Ratifiche sarà fatto in Parigi dentro lo spazio di due mesi.

Fatto in Parigi il giorno sedici di Settembre dell’anno mille ottocento tre.

L.S. G. B. Card. Caprara Legato.
L.S. Ferdinando Marescalchi.