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Vescovi non sceglieranno, se non Persone accette al Governo.

Art. XIII. Il Vescovo, oltre le altre pene Canoniche, potrà punire gli Ecclesiastici colpevoli, anche col rinchiuderli nei Seminarj, e nelle Case dei Regolari.

Art. XIV. Nessun Parroco potrà essere astretto ad amministrare il Sacramento del Matrimonio a chiunque sia legato da qualcheduno degl’impedimenti Canonici.

Art. XV. Non si farà alcuna soppressione di fondazioni Ecclesiastiche, qualunque esse siano, senza intervento dell’autorità della Sede Apostolica.

Art. XVI. Attese le straordinarie vicende dei passati tempi, e gli effetti che ne sono derivati, e principalmente in vista dell’utilità, che da questo concordato ridonda alle cose concernenti la Religione, ed anche per l’oggetto di provvedere alla tranquillità pubblica, S. S. dichiara, che quelli, i quali hanno acquistati dei beni Ecclesiastici alienati, non avranno alcuna molestia nè da Se, nè dai Romani Pontefici suoi Successori; ed in conseguenza la proprietà degli stessi Beni, le rendite, ed i diritti a quelli annessi saranno immutabili presso i medesimi, e quelli che hanno causa da loro.

Art. XVII. Resta severamente proibito tutto ciò, che o colle parole, o col fatto, o in scritto tende a corrompere i buoni costumi, o al disprezzo della Religione Cattolica, e dei suoi Ministri.

Art. XVIII. Il Clero sarà esente da ogni sorta di servizio militare.

Art. XIX. S. Santità riconosce nel Presidente della Repubblica Italiana gli stessi diritti, e privilegj, che riconosceva nella Maestà dell’Imperatore come Duca di Milano.

Art. XX. Quanto agli altri oggetti Ecclesiastici, dei quali non è stata fatta espressa menzione nei pre-