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goderanno di una conveniente dotazione di Beni. Similmente goderanno di una conveniente dotazione di Beni le Mense Arcivescovili, e Vescovili, i Seminarj, le fabbriche delle Chiese Metropolitane, delle Cattedrali e Collegiate, almeno più insigni, e le Parrocchie.
Tali dotazioni saranno stabilite dentro il più breve spazio di tempo di concerto tra la S. Sede, e il Presidente della Repubblica.
Art. X. L’insegnamento, la disciplina, educazione, ed amministrazione dei Seminarj Vescovili sono soggette all’autorità dei Vescovi respettivi secondo le forme Canoniche.
Art. XI. I Conservatorj, gli Ospedali, le fondazioni di Carità, ed altri consimili Luoghi pii, in addietro governati da sole persone Ecclesiastiche, saranno per l’avvenire amministrati in ciascuna Diocesi da una Congregazione di Persone per metà Ecclesiastiche, e per l’altra metà Secolari. Il Presidente della Repubblica sceglierà le Persone Secolari come Ecclesiastiche, che dal Vescovo gli verranno proposte.
Alle Congregazioni presiederà sempre il Vescovo, cui altresì sarà libero di visitare quei luoghi, che legittimamente sono amministrati dai Laici.
Art. XII. Sua Santità accorda ai Vescovi il diritto di conferire le Parrocchie, che verranno a vacare in ogni tempo. Premesso il concorso nelle Parrocchie di libera collazione, i Vescovi le conferiranno ai soggetti che eglino giudicheranno i più degni. Nelle Parrocchie poi di Giuspadronato Ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno l’istituzione a quelli, che il Patrono Ecclesiastico presenterà come i più degni fra gli approvati dagli esaminatori. Finalmente nelle Parrocchie di Giuspadronato Laico il Vescovo instituirà il Presentato, purchè nell’esame sia rinvenuto idoneo. In tutti però i sopraddetti casi i