Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/491

Art. IV. In considerazione dell’utilità, che dal presente concordato ridonda agl’interessi della Chiesa, e della Religione, Sua Santità accorda al Presidente della Repubblica Italiana la nomina di tutti gli Arcivescovati, e Vescovati della Repubblica Italiana medesima; ed agli Ecclesiastici da esso Presidente nominati, forniti delle doti volute dai Sacri Canoni, Sua Santità darà la Canonica Istituzione secondo le forme stabilite.

Art. V. Gli Arcivescovi, e Vescovi presteranno il Giuramento di fedeltà nelle mani del Presidente della Repubblica secondo l’infrascritta formola. «Io giuro, e prometto su i Santi Evangelj ubbidienza, e fedeltà al Governo della Repubblica Italiana. Similmente prometto, che non terrò alcuna intelligenza, non interverrò in alcun consiglio, e non prenderò parte in alcuna unione sospetta o dentro o fuori della Repubblica, che sia pregiudicevole alla pubblica tranquillità, e manifesterò al Governo ciò che io sappia trattarsi o nella mia Diocesi, o altrove in pregiudizio dello Stato.»

Art. VI. Il medesimo Giuramento presteranno i Parrochi alla presenza delle Autorità Civili costituite dal Presidente della Repubblica.

Art. VII. Sarà sempre libero a qualunque Vescovo di comunicare, senza verun ostacolo, colla S. Sede sopra tutte le materie Spirituali, e gli oggetti Ecclesiastici.

Art. VIII. Parimenti sarà libero ai Vescovi l’ascrivere tra i Chierici, e promuovere agli ordini a titolo di beneficio, di Cappellania, di Legato pio, di Patrimonio, o di altra legittima assegnazione tutti quelli, che giudicheranno essere necessarj ed utili alle rispettive Chiese, e diocesi.

Art. IX. Si conserveranno i Capitoli delle Chiese Metropolitane, e Cattedrali, e similmente quelli delle Collegiate, almeno più insigni, e tali Capitoli