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Regolamento di quanto spetta alle cose Ecclesiastiche, e volendo che la Religione Cattolica Apostolica Romana sia conservata intatta nei suoi dogmi, sono convenuti nei seguenti articoli.
Art. I. La Religion Cattolica Apostolica Romana continua ad essere la Religione della Repubblica Italiana.
Art. II. Sua Santità nelle debite forme assoggetterà alla Giurisdizione Metropolitana delle Chiese Arcivescovili di Milano, di Bologna, di Ravenna e di Ferrara le infrascritte Chiese Vescovili; cioè quelle di Brescia, di Bergamo, di Pavia, di Como, di Crema, di Novara, di Vigevano, di Cremona, e di Lodi all’Arcivescovato di Milano, di cui saranno Suffraganee;
Le chiese di Modena, di Reggio, d’Imola, e di Carpi saranno Suffraganee dell’Arcivescovato di Bologna;
Quelle di Cesena, di Forlì, di Faenza, di Rimini, e di Cervia saranno Suffraganee dell’Arcivescovato di Ravenna;
Quelle di Mantova, di Comacchio, di Adria, e di Verona dalla parte della Repubblica Italiana, saranno Suffraganee dell’Arcivescovato di Ferrara.
Art. III. Il S. Padre alle istanze del Presidente della Repubblica Italiana condiscende alla soppressione delle due Chiese Vescovili di Sarsina, e di Bertinoro, e delle due Abbazzie Nullius di Asola, e di Nonantola, a condizione, che le rispettive Diocesi sieno riunite di comune concerto ad altre Diocesi vicine, e gli attuali Vescovi, ed Abbati, qualora non fossero trasferiti ad altre Sedi, ricevano un adequato compenso alla cessione della Giurisdizione, e Congrua, delle quali godevano, ottenute nelle convenienti forme le rinuncie dei detti Vescovi, ed Abbati. I beni, colle rendite delle suddette Chiese, ed Abbazie, situati nella Repubblica Italiana saranno dalla medesima Santità Sua ripartiti, ed incorporati ad altre Fondazioni Ecclesiastiche di concerto col Governo.