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214. La moglie è obbligata ad abitar col marito, ed a seguitarlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza: il marito è obbligato a riceverla presso di sè, ed a somministrarle tutto ciò, ch’è necessario ai bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze e del suo stato.
215. La moglie non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del marito, quand’anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni.
216. L’autorizzazione del marito non è necessaria allorchè la moglie è assoggettata ad inquisizione criminale o di polizia.
217. La donna, ancorchè non sia in comunione o sia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare, a titolo gratuito od oneroso, senza che il marito concorra all’atto, o presti il suo consenso in iscritto.
218. Se il marito ricusa di autorizzare la moglie a stare in giudizio, può il giudice autorizzarla.
219. Se il marito ricusa di autorizzare la moglie a qualche atto, questa può far citare direttamente il marito innanzi al tribunale di prima istanza del circondario del domicilio comune, il quale può accordare o negare la sua autorizzazione, dopo che il marito sarà stato sentito ovvero legalmente chiamato alla camera del consiglio.
220. La moglie, esercitando pubblicamente la mercatura, può, senza l’autorizzazione del marito, contrarre obbligazioni per ciò che concerne il suo negozio; e, nel detto caso, ella obbliga anche il marito, se vi è comunione tra essi.
La moglie non è considerata esercente pubblica mercatura, se non fa che vendere al minuto le mercanzie del traffico di suo marito, ma soltanto quando ella esercita un traffico separato.
221. Allorchè il marito è condannato ad una pena