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tre anni, da computarsi dal giorno della perdita o del furto, da quello presso cui si trovi: salvo a questo il regresso contro quello da cui l’ha ricevuta.
Argum. ex l. 47, ff. de adquirenda vel amittenda possessione. — L. unica, §. cum autem, cod. de usucapione transformanda.
2280. Se l’attuale possessore della cosa derubata, o perduta, l’ha comprata in una fiera o mercato, ovvero all’occasione di una vendita pubblica, o da un mercante venditore di simili cose, il proprietario originario non può farsela restituire, se non che rimborzando il possessore del prezzo che gli è costata.
2281. Le prescrizioni incominciate all’epoca della pubblicazione del presente Codice saranno regolate a norma delle leggi anteriori.
Ciò non ostante le prescrizioni incominciate prima dell’epoca suddetta, e per cui, secondo le leggi anteriori, si richiederebbero ancora più di trent’anni, si perfezioneranno con il corso di trent’anni da computarsi dalla stessa epoca.
- Monaco li 16. Gennajo 1806.
- approvato
NAPOLEONE
- Per ordine di S. M. l’Imperatore e Re
- Per ordine di S. M. l’Imperatore e Re
Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia,
- LUOSI
- Certificato conforme;
- Certificato conforme;
Il Gran Giudice, Ministro della Giustizia,
- LUOSI