Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/486

2274. La prescrizione ha luogo nei casi sopra enunciati, quantunque siavi stata continuazione di somministrazioni, di consegne a credenza, di servigj e di lavori.

La prescrizione cessa di decorrere quando siavi stato un conto approvato, una scrittura od obbligazione, o una citazione giudiziale non perente.

2275. Non ostante, quelli cui fossero opposte tali prescrizioni, possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, sul punto di accertare se la cosa siasi realmente pagata.

Il giuramento potrà essere deferito alle vedove ed agli eredi, ovvero ai tutori di questi ultimi, se sono minori, affinchè dichiarino, se sappiano o no, che la cosa sia dovuta.

2276. I giudici ed i patrocinatori sono liberati dal rendere conto delle carte relative alle liti cinque anni dopo la decisione delle medesime.

Gli uscieri, dopo due anni dall’esecuzione della commissione, o dalla notificazione degli atti di cui erano incaricati, sono pienamente liberati dal renderne conto.

2277. Si prescrivono col decorso di cinque anni,

Le annualità delle rendite perpetue, e delle vitalizie;

Quelle delle pensioni alimentarie;

Le pigioni delle case ed i fitti dei beni rurali.

Gli interessi delle somme imprestate, e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno o a termini periodici più brevi.

2278. Le prescrizioni di cui trattasi negli articoli della presente sezione, decorrono contro i minori e gl’interdetti, salvo loro il regresso contro i tutori.

2279. Riguardo ai mobili il possesso produce l’effetto stesso del titolo.

Ciò non ostante colui che ha perduto o a cui fu derubata qualche cosa, può ripeterla per il corso di