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2252. La prescrizione non ha luogo contro i minori e gl’interdetti, salvo quanto è stabilito all’articolo 2287, ed eccettuati gli altri casi determinati dalla legge.

Leg. 3, cod. quibus non obiicitur longi temporis præscriptio.

2253. Non ha luogo fra i conjugi.

2254. La prescrizione corre contro la donna maritata, quantunque non sia separata di beni in forza del contratto di matrimonio o di atto giudiziale, riguardo ai beni amministrati dal marito, riservato però ad essa il regresso contro il medesimo.

Leg. 30, §. omnis, cod. de jure dotium.

2255. Ciò non ostante, la prescrizione non corre durante il matrimonio riguardo all’alienazione d’un fondo assoggettato al regime dotale a tenore dell’articolo 1561, del Titolo del Contratto del matrimonio e dei diritti rispettivi degli sposi.

2256. La prescrizione è parimenti sospesa durante il matrimonio,

1.° Nel caso in cui l’azione competente alla moglie non potesse essere promossa che dopo la scelta da farsi per l’accettazione o per la rinunzia alla comunione;

2.° Nel caso in cui il marito, avendo alienato i beni proprj della moglie senza il di lei consenso, si è costituito garante della vendita, ed in tutti gli altri casi nei quali l’azione competente alla moglie si potesse rivolgere contro il marito.

2257. La prescrizione non corre,

Riguardo ad un credito dipendente da qualche condizione, sino a che la condizione siasi verificata;

Riguardo ad una azione per la garanzia del contratto, sino a che abbia avuto luogo l’evizione;

Riguardo ad un credito a tempo determinato, sino a che sia scaduto tal tempo.

L. 7, §. 4, cod. de praescriptione 30 vel 40 annorum. —