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(La prescrizione è stata stabilita per prevenire l’incertezza delle proprietà. Leg. 1, ff. de usurpationibus et usucapionibus. Sotto quest’aspetto essa è una legge d’ordine pubblico, alla quale non deve potersi derogare per mezzo di convenzioni particolari. Leg. 38, ff. de pact., leg. 27, ff. de regul. juris.)

2221. La rinuncia alla prescrizione è espressa o tacita. La rinuncia tacita risulta da un fatto il quale fa supporre l’abbandono di un diritto acquistato.

2222. Quegli che non può alienare, non può rinunciare alla prescrizione acquistata.

2223. I giudici non possono supplire ex officio alla non opposta prescrizione.

V. Leg. unic. cod. ut quæ des. advocat.

2224. La prescrizione si può opporre in qualunque stato della causa, ed anche avanti il tribunale d’appello, eccetto che, attese le circostanze, si debba presumere che la parte che non l’ha opposta, vi abbia rinunciato.

Leg. 6, §. 1, cod. de appellationibus et consultationibus.

2225. I creditori, o qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione, possono opporla, non ostante che il debitore o il proprietario vi rinunci.

2226. Non si può prescrivere il dominio delle cose che non sono in commercio.

Leg. 9, leg. 45, in pr. ff. de usurpationibus et usucapionibus.

2227. Il demanio, gli stabilimenti pubblici ed i comuni sono assoggettati come i particolari alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle.

Leg. 2, ff. de acquirenda vel amittenda possessione. — Contr. l. 18, l. 24, §. 1, ff. de usurp. et usucap.; l. 2, cod. commun. usucap.

CAPO II.

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