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se non qualora i beni ipotecati pel suo credito fossero insufficienti.

2310. La vendita forzata di beni situati in differenti distretti non può promuoversi se non successivamente, eccetto che formino parte d’una sola o medesima tenuta.

Essa si promuove avanti il tribunale, nel cui distretto esiste il luogo principale della tenuta, o in mancanza di luogo principale, dove si trova la parte dei beni che produce il maggior reddito, secondo la matrice del ruolo.

2211. Se i beni ipotecati in favore del creditore, ed i non ipotecati, ovvero i beni situati in diversi distretti, formino parte d’un solo e medesimo corpo di possessione, si procede alla vendita unitamente degli uni e degli altri, se il debitore lo chiede; e si fa una stima ragguagliata sul prezzo dell’aggiudicazione, quando siavi luogo.

2212. Se il debitore prova con scritture autentiche di locazione, che il reddito netto e libero d’un annata procedente da’ suoi immobili, basta pel pagamento del capitale dovuto, degl’interessi e delle spese, e ne offerisca la delegazione al creditore, possono i giudici sospendere il procedimento, il quale potrà ripigliarsi se sopraggiunga qualche opposizione o qualche ostacolo al pagamento.

2213. Non può procedersi alla vendita forzata degl’immobili che in virtù d’un documento autentico ed esecutivo, per un debito certo e liquido. Se il debito non è liquidato, il procedimento è valido; ma non si potrà devenire all’aggiudicazione se non seguita la liquidazione.

2214. Il cessionario di un titolo esecutivo non può agire per la spropriazione se non che dopo avere notificata al debitore la cessione.

2215. Il procedimento alla spropriazione può aver luogo in forza di una sentenza provvisionale o definitiva,