Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/474

V. l. 15, §. 2, ff. de re judicat.

2205. Nondimeno la parte indivisa di un coerede negl’immobili d’una eredità non può esser posta in vendita a’ suoi creditori particolari, prima della divisione, o della licitazione che questi possono provocare se lo credono opportuno, o alle quali hanno diritto d’intervenire, in conformità dell’articolo 882 del titolo delle Successioni.

2206. Gl’immobili d’un minore, ancorchè emancipato, o d’un interdetto, non possono essere posti in vendita prima che sia seguita l’escussione sopra il mobiliare.

L. 5, §. 9, ff. de rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt.

2207. Non è necessario, che l’escussione sopra il mobiliare preceda la spropriazione degl’immobili posseduti indivisamente tra un maggiore ed un minore o un interdetto, se il debito è comune fra essi, o se le istanze giudiciali si sono preventivamente proposte contro un maggiore, ovvero prima dell’interdizione.

2208. La spropriazione degl’immobili che fanno parte della comunione si propone contro il solo marito debitore, quantunque la moglie sia obbligata per il debito.

La spropriazione degl’immobili della moglie che non sono stati posti in comunione, si propone contro il marito e la moglie, la quale, se il marito ricusi d’intervenire con essa nel giudizio, o egli sia minore, può essere autorizzata dal giudice.

Nel caso in cui il marito o la moglie siano entrambi d’età minore, o tale sia soltanto la moglie, se il marito di età maggiore ricusa d’intervenire in causa, si deputa ad essa dal tribunale un tutore, contro cui si propone l’istanza.

2209. Il creditore non può instare per la vendita degl’immobili che non sono ipotecati in suo favore,