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2197. Sono responsabili per i danni risultanti,

1.° Dalla omissione sopra i loro registri delle trascrizioni degli atti di mutazione, e delle inscrizioni richieste al loro ufficio;

2.° Da mancanza di menzione nei loro certificati d’una o più inscrizioni esistenti, eccetto che, in quest’ultimo caso, l’errore provenga da indicazioni insufficienti, che non potessero essere loro imputabili.

2198. Lo stabile in ordine al quale il conservatore avesse omesso ne’ suoi certificati di riferire uno o più pesi inscritti, rimane libero da tali pesi nel nuovo possessore, salva la responsabilità del conservatore, purchè il nuovo possessore abbia richiesto il certificato dopo la trascrizione del suo titolo: senza pregiudizio però del diritto dei creditori di farsi collocare secondo il rispettivo loro grado, sino a che il prezzo non sia stato pagato dal compratore, ovvero sino a che la graduazione fra i creditori non sia stata omologata.

2199. I conservatori non possono, in verun caso, ricusare o ritardare la trascrizione degli atti di mutazione, l’inscrizione dei diritti ipotecari, o il rilascio dei certificati che loro sono richiesti sotto pena del risarcimento dei danni ed interessi delle parti; per il quale effetto sulla istanza del richiedente si stenderà, senza dilazione, processo verbale del rifiuto o del ritardo da un giudice di pace o da un usciere di udienza del tribunale, o da un altro usciere o notajo coll’assistenza di due testimonj.

2200. Ciò nondimeno i conservatori saranno obbligati di tenere un registro nel quale inscriveranno, giorno per giorno, e con ordine numerico, le consegne che loro verranno fatte degli atti di mutazione per essere trascritti, o le consegne delle note per essere inscritte; daranno ai richiedenti un riscontro in carta bollata nella quale si esprimerà il