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solo il prezzo della sua aggiudicazione, ma anche le spese e i pagamenti legittimi fatti a causa del suo contratto, quelli della trascrizione sui registri del conservatore, quelli della notificazione, e quelli fatti per ottenere la rivendita.
2189. L’acquirente o il donatario che si mantiene in possesso dell’immobile esposto all’incanto, essendo il maggiore offerente, non è in obbligo di far trascrivere il decreto d’aggiudicazione.
2190. La desistenza del creditore che chiede l’incanto, non può impedire la pubblica aggiudicazione quand’anche egli pagasse l’importare della fatta obbligazione, a riserva che ciò non seguisse coll’espresso consenso di tutti gli altri creditori ipotecarj.
2191. L’acquirente che sarà divenuto aggiudicatario, avrà il suo regresso a termini di ragione contro il venditore pel rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel di lui contratto, e per gl’interessi di tale eccedenza, da computarsi dal giorno di ciascun pagamento.
2192. Nel caso in cui il titolo del nuovo proprietario comprendesse mobili ed immobili, ovvero più immobili, gli uni ipotecati, gli altri liberi, situati o nello stesso o in diversi circondarj degli ufficj, alienati per un solo e medesimo prezzo, o per prezzi distinti e separati, aggregati o non aggregati alla stessa tenuta, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate inscrizioni sarà dichiarato nella notificazione dal nuovo proprietario, mediante una stima, se siavi luogo, ragguagliata sul prezzo totale espresso nel titolo.
Il creditore maggior offerente non potrà, in verun caso, costringersi ad estendere la sua obbligazione, nè sopra il mobiliare, nè sopra altri immobili fuori di quelli, che sono ipotecati pel suo credito e situati nel medesimo distretto, salvo il regresso del novo proprietario contro i di lui autori per