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la notificazione fatta ad istanza di quest’ultimo, aggiungendovi due giorni ogni cinque miriametri di distanza tra il domicilio eletto ed il domicilio reale di ciaschedun creditore istante;

2.° Che essa contenga l’oblazione dell’istante di accrescere o di far accrescere il prezzo di un decimo al di sopra di quello che sarà stato stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario;

3.° Che la stessa notificazione verrà fatta nel medesimo termine al precedente proprietario, debitor principale;

4.° Che l’originale e le copie di tali atti saranno sottoscritte dal creditore istante, o dal suo procuratore a ciò espressamente destinato, il quale, in tal caso, è obbligato di dar copia della sua procura;

5.° Ch’egli si offra a dar cauzione fino alla concorrenza del prezzo e dei carichi.

L’omissione di alcuna di queste condizioni produrrà nullità.

2186. Omettendo i creditori di domandare l’incanto nel termine e nelle forme prescritte, il valore dell’immobile resta definitivamente stabilito nel prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo proprietario, il quale o pagando il detto prezzo ai creditori che saranno nel grado d’esser soddisfatti, o facendone deposito, resta liberato in conseguenza da ogni privilegio e ipoteca.

2187. In caso di nuova vendita all’incanto, la stessa si eseguirà colle forme stabilite per le spropriazioni forzate, ad istanza, o del creditore che l’avrà richiesta, o del nuovo proprietario.

Il petente esprimerà negli affissi il prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato, e la somma maggiore che il creditore si obbligò d’accrescere o di fare accrescere.

2188. L’aggiudicatario è tenuto a restituire all’acquirente o donatario cui fu tolto il possesso, non