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2173. Può eseguirsi ancora dopo che il terzo possessore avrà riconosciuta l’obbligazione o sarà stato condannato in questa sola qualità: il rilascio del fondo, finchè non è seguita l’aggiudicazione, non impedisce che il terzo possessore possa riprenderlo, pagando l’intero debito e le spese.

2174. Il rilascio del fondo per soddisfare all’ipoteca si eseguisce alla cancelleria del tribunale del distretto ove sono situati i beni, il quale ne accorda il certificato.

Sulla petizione di quello fra gl’interessati che previene, si deputa un amministratore del fondo rilasciato, ed in contradittorio del suddetto si procede alla vendita secondo le forme prescritte per le spropriazioni.

2175. Le deteriorazioni cagionate dal fatto o dalla negligenza del terzo possessore in pregiudizio dei creditori ipotecarj o privilegiati, danno luogo ad agire contro di esso per l’indennità: egli però non può ripetere le spese e miglioramenti da lui fatti che sino alla concorrenza del valor maggiore, che ne è risultato.

Argum. ex l. 29, §. 2, ff. de pignoribus et hypothecis.

2176. I frutti dell’immobile ipotecato non sono dovuti dal terzo possessore che dal giorno in cui gli fu intimato di pagare o di rilasciare il fondo, e se la proposta istanza sia stata abbandonata per lo spazio di tre anni, saranno dovuti soltanto dal giorno della nuova intimazione che sarà fatta.

Argum. ex l. 46, in pr., ff. de acquirendo rerum dominio.

2177. Le servitù ed i diritti reali, i quali competevano al terzo possessore sopra l’immobile prima che ne prendesse possesso, rivivono dopo il rilascio del fondo o dopo l’aggiudicazione contro lui eseguita.

I suoi creditori particolari esercitano la loro ipoteca