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libera la sua proprietà, resta, in vigore della sola inscrizione, obbligato come possessore a tutti i debiti ipotecarj, e gode dei termini e dilazioni accordate al debitore originario.
2168. Il terzo possessore è tenuto nel caso stesso, o a pagare tutti gl’interessi e capitali esigibili, qualunque sia la somma cui possano ammontare, o a rilasciare, senza alcuna riserva l’immobile ipotecato.
L. 16, §. 3, ff .de pignoribus et hypothecis.
2169. Tralasciando il terzo possessore di soddisfare pienamente ad una di queste obbligazioni, qualunque creditore ipotecario ha diritto di far vendere a carico di quello l’immobile ipotecato, trenta giorni dopo l’ordine ingiunto al debitore originario e dopo l’intimazione fatta al terzo possessore di pagare il debito già esigibile o di rilasciare il fondo.
2170. Ciò non ostante il terzo possessore che non è obbligato personalmente per il debito, può opporsi alla vendita del fondo ipotecato, di cui gli è stato dato il possesso, quando vi restino altri immobili ipotecati per il debito stesso, i quali siano posseduti dal principale o principali obbligati, e può domandare la precedente escussione, secondo le forme stabilite nel titolo delle Fidejussioni: durante tale escussione si soprassiede dalla vendita del fondo ipotecato.
2171. L’eccezione dell’escussione non può essere opposta al creditore privilegiato o avente ipoteca speciale sopra l’immobile.
Argum. ex novell. 112. cap. 1.
2172. Il rilascio del fondo per soddisfare all’ipoteca, può eseguirsi da qualunque terzo possessore il quale non sia obbligato personalmente per il debito, e che abbia la capacità di alienare.
Argum. ex l. 16, §. 3, ff. de pignoribus et hypothecis. V. l. 2, cod. de pignorib. et hypothec., l. 8, cod. si cert. petat; l. 9, ff. de pignorat. action.