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fossero giudicate sufficienti per fare pronunziare la nullità del matrimonio.

194. Niuno può reclamare il titolo di conjuge e gli effetti civili del matrimonio, se non presenta l’atto della celebrazione inscritto nel registro dello stato civile, eccettuati i casi preveduti dall’articolo 46, al titolo degli Atti dello stato civile.

Contr. leg. 9, et leg. 13, cod. de nuptiis.

195. Il possesso di stato non potrà dispensare i pretesi sposi che rispettivamente lo allegheranno, dal presentare l’atto della celebrazione del matrimonio avanti l’ufficiale dello stato civile.

Contr. leg. 9, et leg. 13, cod. de nuptiis.

196. Quando vi è possesso di stato, e che è presentato l’atto di celebrazione del matrimonio avanti l’ufficiale dello stato civile, i conjugi non sono rispettivamente ammessi a domandare la nullità di questo atto.

197. Nulladimeno, se nel caso degli articoli 194, e 195, esistono figli di due persone che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie, e siano morte ambedue, la legittimità dei figli non potrà essere impugnata pel solo pretesto che manchi la presentazione dell’atto di celebrazione, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non sia in opposizione coll’atto di nascita.

198. Se la prova della legale celebrazione del matrimonio, è fondata sul risultato d’un processo criminale, l’inscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti civili tanto riguardo ai conjugi, quanto ai figli nati dal medesimo matrimonio.

199. Se i conjugi, o uno di essi, sieno morti senz’avere scoperta la frode, l’azione criminale può essere promossa da chiunque abbia interesse di far dichiarare valido il matrimonio, come pure dal Regio Procuratore.