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2150. Il conservatore descrive nel suo registro il contenuto nella nota, e rimette al richiedente tanto il documento o copia dello stesso, quanto una delle note, a piedi della quale certifica d’aver eseguita l’inscrizione.

2151. Il creditore inscritto per un capitale che produce interessi o annualità, ha diritto d’essere, rapporto ad essi, classificato per due anni soltanto, e per l’anno corrente, nello stesso grado in cui è collocata l’ipoteca del capitale, senza pregiudizio delle inscrizioni particolari da farsi, portanti ipoteca per gli arretrati dal giorno della loro data, esclusi quelli conservati in vigore della prima inscrizione.

2152. È in facoltà di quello che ha ottenuto un’inscrizione, come pure dei suoi rappresentanti o cessionarj per atto autentico, di cangiare sul registro delle ipoteche il domicilio da lui prescelto, coll’obbligo di eleggerne e indicarne un’altro nello stesso circondario.

2153. I diritti d’ipoteca meramente legale, del demanio, dei comuni e dei pubblici stabilimenti, sopra i beni degli amministratori, quelli de’ minori o interdetti sui beni dei tutori, delle mogli sui beni dei mariti, saranno inscritti in seguito alla presentazione di due note contenenti soltanto;

1.° Il nome, cognome, professione e domicilio reale del creditore, e il domicilio che da lui, o per lui, verrà eletto nel circondario;

2.° Il nome, e cognome, e professione, domicilio, e precisa indicazione del debitore;

3.° La natura dei diritti da conservarsi, l’importare del loro valore quanto agli oggetti determinati, senza obbligo di determinare quelli che sono condizionali, eventuali o indeterminati.

2154. Le inscrizioni conservano l’ipoteca ed il privilegio per il corso di dieci anni dal giorno della