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presentare al conservatore delle ipoteche l’originale in minuta, o una copia autentica della sentenza o dell’atto da cui nasce il privilegio o l’ipoteca.

Egli vi unisce due note scritte sopra carta bollata: una delle quali può anche estendersi a’ piedi della copia del documento.

Esse contengono;

1.° Il nome, cognome, domicilio del creditore, la sua professione se ne ha, e l’elezione da esso fatta di un domicilio in un luogo qualunque del circondario dell’ufficio;

2.° Il nome, cognome, domicilio del debitore, la professione se ne ha una conosciuta, o un’indicazione individuale e speciale, fatta in modo che il conservatore possa in ogni caso conoscere e distinguere la persona debitrice dell’ipoteca;

3.° La data e la natura del titolo.

4.° L’importo dei crediti capitali espressi nel titolo, o valutati dall’iscrivente, riguardo alle rendite ed alle prestazioni, o ai diritti eventuali, condizionali o indeterminati, nei casi in cui questa valutazione sia prescritta, come pure l’importo degli accessorj di questi capitali, ed il tempo in cui sono esigibili.

5.° L’indicazione della qualità e situazione dei beni sui quali intende di conservare il suo privilegio o ipoteca.

Quest’ultima disposizione non è necessaria nei casi d’ipoteche legali e giudiziali: in mancanza di convenzione, una sola inscrizione, per queste ipoteche, assoggetta tutti gl’immobili compresi nel circondario dell’ufficio.

2149. Le inscrizioni da farsi sui beni d’un defunto, potranno eseguirsi colla sola indicazione del defunto, come si è detto al numero secondo del precedente articolo.