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siano fatte senza ritardo sopra i beni del tutore, per la di lui amministrazione, ed anche di farle essi medesimi eseguire.

2138. Omettendo i mariti, i tutori, ed i surrogati tutori di far seguire le inscrizioni prescritte dai precedenti articoli, le stesse saranno richieste dal Regio Procuratore presso il tribunale civile del domicilio dei mariti e tutori, o del luogo dove sono situati i beni.

2139. Potranno i parenti, tanto del marito, che della moglie, o quelli del minore, o in mancanza di parenti, gli amici, richiedere le dette inscrizioni; esse potranno domandarsi ancora dalla moglie e dai minori.

2140. Quando, nel contratto di matrimonio, i contraenti d’età maggiore avranno convenuto che non si faccia inscrizione fuori che sopra uno o sopra determinati immobili del marito, gli altri che non saranno indicati per l’inscrizione rimarranno liberi e sciolti dall’ipoteca per la dote della moglie, e per la ricupera delle cose sue proprie, e per i patti nuziali. Non si potrà pattuire che non si faccia alcuna inscrizione.

2141. Lo stesso avrà luogo per gl’immobili del tutore, quando i parenti uniti in consiglio di famiglia saranno stati di parere che non si faccia inscrizione che su determinati immobili.

2142. Nel caso dei due articoli precedenti, il marito, il tutore ed il surrogato tutore, non saranno tenuti a richiedere l’inscrizione che sugl’immobili indicati.

2143. Quando l’ipoteca non sarà stata limitata dall’atto di nomina del tutore, potrà questi, nel caso in cui l’ipoteca generale su i suoi immobili eccedesse notoriamente le sicurezze sufficienti per cautelare la sua amministrazione, domandare che l’ipoteca sia ristretta agl’immobili sufficienti a produrre una piena garanzia a favore del minore.