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da eredità ad essa prevenute, o da donazioni a lei fatte durante il matrimonio, se non dal giorno dell’apertura delle successioni, o dal giorno in cui le donazioni hanno conseguito il loro effetto.
Non ha ipoteca per l’indennità dei debiti da lei contratti unitamente al marito, e pel rinvestimento dei proprj beni alienati, se non dal giorno dell’obbligazione o della vendita.
In verun caso la disposizione del presente titolo potrà pregiudicare alle ragioni acquistate da terze persone prima della pubblicazione della presente legge.
Argum. ex l. 20, cod. de administratione tutorum. — Leg. 6, cod. in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur. — Novell. 118, cap. 5. — Leg. 13, §. 1, cod. de curatoribus furioso dandis. — Argum. ex l. unic., §. 1, cod. de rei uxoriæ actione. — Leg.12, cod. qui potiores in pignore habeantur.
2136. Sono però tenuti i mariti ed i tutori a rendere pubbliche le ipoteche, delle quali i loro beni sono aggravati, ed a tale effetto a chiedere essi medesimi senza alcun ritardo all’officio a ciò destinato, le inscrizioni sugl’immobili loro appartenenti, e sopra quelli che loro potranno appartenere in seguito.
I mariti ed i tutori che, avendo omesso di chiedere e di fare eseguire le inscrizioni prescritte nel presente articolo, avranno aderito o lasciato stabilire privilegj o ipoteche sui loro immobili, senza dichiarare espressamente che detti immobili erano soggetti all’ipoteca legale delle moglj e dei minori, saranno considerati colpevoli di stellionato, e come tali soggetti all’arresto personale.
2137. I tutori surrogati saranno tenuti sotto la loro responsabilità personale, sotto pena di tutti i danni ed interessi, d’invigilare ad oggetto che le inserizioni