Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/454

insufficienti alla sicurezza del creditore, questi potrà o chiedere al momento il suo rimborso, od ottenere un supplemento all’ipoteca.

2132. Non è valida l’ipoteca convenzionale se non in quanto la somma per cui fu convenuta sia certa e determinata dall’atto: se il credito risultante dall’obbligazione è condizionale relativamente alla sua esistenza, o indeterminato pel suo valore, il creditore non potrà chiedere l’inscrizione della quale si parlerà in appresso, che sino alla concorrenza d’un valore giusta la stima ch’egli espressamente dichiarerà, e che il debitore avrà ragione di ridurre, se vi sarà luogo.

2133. L’ipoteca acquistata si estende a tutti i miglioramenti sopravvenuti nell’immobile ipotecato.

Leg. 13, in pr., l. 16, in pr. ff. de pignoribus et hypothecis; leg. 18, §. 1, ff. de pignoratitia actione.

Sezione IV.

Dei gradi delle Ipoteche fra loro.

2134. L’ipoteca tanto legale, che giudiziaria o convenzionale, non attribuisce prelazione ai creditori, se non dal giorno dell’inscrizione fatta eseguire dal creditore sui registri del conservatore, nella forma e nel modo prescritti dalla legge, salve l’eccezioni spiegate nel seguente articolo.

2135. Esiste l’ipoteca indipendentemente da qualunque inscrizione,

1.° In vantaggio dei minori e degli interdetti, sugl’immobili spettanti al loro tutore per la risponsabilità della di lui amministrazione dal giorno in cui ha accettata la tutela;

2.° A vantaggio delle mogli per ragione della loro dote e convenzioni matrimoniali sopra gl’immobili dei loro mariti, da computarsi dal giorno del loro matrimonio.

La moglie non ha ipoteca pei capitali dotali provenienti