Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/453

2126. I beni dei minori, degl’interdetti, e degli assenti, finchè il loro possesso è soltanto provvisionale, non possono essere ipotecati, che per le cause e nelle forme stabilite dalla legge, ovvero in forza di sentenza.

Leg. 5, §. 10; l. 13, ff. de rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt.

2127. L’ipoteca convenzionale non può stabilirsi che con atto stipulato in forma autentica avanti a due notaj, o avanti ad un notajo e due testimoni.

Contr. l. 34, §. 1, ff. de pignoribus et hypothecis. — Leg. 12, cod. eod. tit.; leg. 14, cod. qui potiores in pignore habentur.

2128. I contratti fatti in paese estero non possono produrre ipoteca sui beni esistenti nel regno, quando però non vi siano disposizioni contrarie a questa massima nelle leggi politiche e nei trattati.

2129. Non vi è ipoteca convenzionale valida fuorchè quella la quale tanto nell’atto autentico costitutivo del credito, quanto in un atto autentico posteriore, dichiara specialmente la natura e la situazione di ciascun degl’immobili attualmente appartenenti al debitore, i quali egli assoggetta all’ipoteca per il credito. Ciascuno dei suoi beni presenti può essere nominatamente sottomesso all’ipoteca.

I beni futuri non possono essere ipotecati.

Contr. l. 1, l. 15, ff. de pignoribus et hypothecis; leg. 9, in fin. cod. quæ res pignori obligari possunt.

2130. Nondimeno, se i beni presenti e liberi del debitore sono insufficienti per cautelare il credito, può egli, esprimendo tale insufficienza, acconsentire che ciascuno dei beni che acquisterà in avvenire, resti ipotecato a misura dei suoi acquisti.

2131. Parimente nel caso in cui l’immobile o gl’immobili presenti, assoggettati all’ipoteca, perissero, o si deteriorassero, in modo che fossero divenuti