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Sezione II.}}}}

Dell’Ipoteca giudiziale.

2123. L’ipoteca giudiziale deriva da sentenze definitive o provvisorie, proferite tanto in contraddittorio che in contumacia, a favore di chi le ha ottenute. Deriva parimente dalle ricognizioni, o verificazioni fatte in giudizio delle sottoscrizioni apposte ad un atto di obbligo esteso in scrittura privata.

Può esercitarsi sopra gl’immobili attuali del debitore e sopra quelli che potesse acquistare, salve le modificazioni in appresso determinate.

Le sentenze arbitramentali non producono ipoteca se non quando sono rivestite del decreto giudiziale d’esecuzione.

Non può similmente derivare l’ipoteca dalle sentenze pronunciate in paese straniero, salvo che siano state dichiarate eseguibili da un tribunale del Regno; senza pregiudizio delle disposizioni contrarie che possano essere determinate dalle leggi politiche o dai trattati.

Sezione III.

Delle Ipoteche convenzionali.

2124. Non possono contrarre ipoteche convenzionali se non coloro che hanno la capacità di alienare gl’immobili che vi assoggettano.

L. 1, §. 1, ff. quae res pignori vel hypothecae datae; l. ultim., cod. de rebus alienis non alienandis; l. 2, cod. si aliena res pignori data sit; l. ult., cod. de pignoribus et hypothecis; l. unic., cod. si communis res pignori data sit.

2125. Quelli che non hanno sull’immobile che una ragione sospesa da una condizione, e soggetta ad essere risoluta nei casi determinati, od annullata, non possono stipulare che una ipoteca sottoposta alle condizioni, o alla stessa rescissione.

Argum. ex l. 54, ff. de regulis juris. — Leg. 31, ff. de pignoribus et hypothecis; l. 3, ff. quibus modis pignus vel hypotheca solvitur.