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1.° I beni immobiliari che sono in commercio, ed i loro accessorj riputati come immobili.
2.° L’usufrutto degli stessi beni e dei loro accessorj durante l’usufrutto.
L. 9, §. 1, ff. de pignoribus et hypothecis; l. 11, §. 2; l. 13, §. 3, eod. tit. l. 16, §. 2, ff. de pignoratitia actione, l. 15, ff. qui potiores in pignore habeantur.
2119. L’ipoteca sopra i mobili non ha luogo quando passano in un terzo.
2120. Il presente Codice non deroga in alcuna parte alle disposizioni delle leggi marittime, concernenti le navi ed i bastimenti di mare.
Sezione I.
Dell’Ipoteca legale.
2121. I diritti ed i crediti, di cui è attribuita l’ipoteca legale, sono,
Quelli delle donne maritate, sopra i beni dei loro mariti;
Quelli dei minori e degli interdetti sopra i beni dei loro tutori;
Quelli della nazione, de’ comuni e degli stabilimenti pubblici, sopra i beni degli esattori ed amministratori obbligati a render conto.
L. unica, §. 1, cod. de rei uxoriae actione; l. 12, cod. qui potiores in pignore habeantur. — Novell. 117, cap. 2. — L. 20, cod. de administratione tutorum. — Novell. 118, cap. 5. — L. 6, cod. in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur. L. 28, l. 46 §. 3, ff. de jure fisci; l. 2, cod. in quibus causis pignus vel hypotheca tacite contrahitur; l. 19, §. 1; l. 20, l. 21, l. 22, ff. de rebus auctoritate judicis possidendis.
2122. Il creditore cui compete l’ipoteca legale, può esercitare la sua ragione sopra tutti gl’immobili spettanti al debitore e sopra quelli che potranno appartenergli in avvenire, colle modificazioni in appresso spiegate.
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