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187. In tutti i casi nei quali, secondo l’articolo 184, l’azione di nullità può proporsi da tutti coloro che vi hanno interesse, non può intentarsi dai parenti collaterali, o dai figlj nati da altro matrimonio, e vivendo i due sposi, se non nel caso in cui quelli vi abbiano un interesse preesistente ed attuale.

188. Il conjuge a pregiudizio del quale è stato contratto un secondo matrimonio, può domandare la nullità, vivendo quello ch’era seco lui congiunto.

189. Se i nuovi sposi oppongono la nullità del primo matrimonio, la validità o nullità di questo debb’essere preventivamente giudicata.

190. Il Regio Procuratore, in tutti i casi ai quali è applicabile l’articolo 184, osservate le limitazioni espresse nell’articolo 185, può e deve domandare la nullità del matrimonio, vivendo i due sposi, ed instare perché venga decretata la loro separazione.

191. Ogni matrimonio, che non sia stato contratto pubblicamente, nè celebrato avanti il competente ufficiale pubblico, può essere impugnato dagli sposi medesimi, dal padre e dalla madre, dagli ascendenti, e da tutti quelli che vi hanno un interesse preesistente ed attuale, come pure dal pubblico ministero.

192. Se il matrimonio non è stato preceduto dalle due pubblicazioni prescritte, o non siansi ottenute le dispense permesse dalla legge, ovvero non siano stati osservati i termini stabiliti per le pubblicazioni e celebrazioni, il Regio Procuratore farà condannare l’ufficiale pubblico in una multa che non potrà eccedere trecento lire; e le parti contraenti, o quelli sotto la cui podestà le medesime hanno agito, in una multa proporzionata alla loro sostanza.

193. Le persone soprannominate incorreranno nelle pene espresse nel precedente articolo, per qualunque contravvenzione alle regole prescritte all’articolo 165, ancorchè le medesime contravvenzioni non