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fare ex officio l’inscrizione nel suo registro dei crediti risultanti dall’atto d’alienazione, tanto in favore del venditore, quanto di coloro da cui si è somministrato il denaro, i quali potranno pure far seguire la trascrizione del contratto di vendita, ove non fosse stata fatta, a fine di acquistare l’inscrizione di quanto resta loro dovuto sul prezzo.

2109. Il coerede e condividente conserva il suo privilegio sui beni di ciascuna porzione, e sopra i beni posti all’incanto, per le compensazioni ed i conguaglj delle porzioni stesse, o pel prezzo della licitazione, mediante l’inscrizione fatta a sua istanza entro sessanta giorni computabili dall’atto della divisione o dell’aggiudicazione col mezzo della licitazione, durante il qual tempo non ha luogo alcuna ipoteca sui beni aggiudicati o gravati del conguaglio col mezzo d’incanto, in pregiudizio del creditore del conguaglio medesimo o del prezzo.

2110. Gli architetti, intraprenditori, muratori ed altri operaj impiegati per costruire, ricostruire o riparare edifizj, canali, o altre opere, e quelli che per pagarli e rimborsarli hanno prestato danaro, la versione del quale sia comprovata mediante la doppia inscrizione fatta, 1.° del processo verbale comprovante lo stato dei luoghi, 2.° del processo verbale di accettazione, conservano i loro privilegj dalla data dell’inscrizione del primo processo verbale.

2111. I creditori ed i legatarj che dimandano la separazione del patrimonio del defunto, in conformità dell’articolo 878. del titolo delle Successioni, conservano riguardo ai creditori degli eredi o rappresentanti del defunto, i loro privilegj sopra i beni immobili dell’eredità, mediante le iscrizioni fatte sopra ciascuno di questi beni entro sei mesi dal giorno in cui si è aperta la successione.

Prima della scadenza di questo termine, non può essere costituita con affetto1 veruna ipoteca sopra i

  1. Refuso nel testo originale, per effetto.