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ff. de cessione bonorum; l. 24, §. 1, ff. de rebus auctoritate judicis possidendis.

Sezione III.

De’ Privilegj che si estendono sopra i mobili e sopra gl’immobili.

2104. I privilegj che si estendono sopra i mobili e gl’immobili sono quelli indicati nell’articolo 2101.

2105. Quando per mancanza di mobiliare i privilegiati enunziati nel precedente articolo si presentano per essere soddisfatti sul prezzo d’un immobile in concorso de’ creditori privilegiati sopra lo stesso immobile, i pagamenti si eseguiscono coll’ordine seguente:

1.° Per le spese giudiziali ed altre indicate nell’articolo 2101;

2.° Per i crediti specificati nell’articolo 2103.

Sezione III.

Dei modi, coi quali si conservano i Privilegj.

2106. I privilegj sopra gl’immobili non hanno effetto fra i creditori se non in quanto sono stati resi pubblici colla inscrizione sui registri del conservatore delle ipoteche nel modo determinato dalla legge, e dalla data di tale inscrizione sotto le sole seguenti eccezioni.

2107. Sono eccettuati dalla formalità dell’inscrizione i crediti specificati nell’articolo 2101.

2108. Il venditore privilegiato conserva il suo privilegio mediante la trascrizione del titolo che ha trasferito la proprietà nel compratore, e dal qual titolo si provi essergli dovuto il prezzo in tutto o in parte, per tale effetto la trascrizione del contratto fatta dal compratore terrà luogo d’inscrizione per il venditore e per quello che avrà somministrato il danaro pagato, e che in forza del medesimo contratto subentrerà nelle ragioni del venditore; ciò non ostante il conservatore delle ipoteche sarà tenuto sotto pena di tutti i danni ed interessi verso i terzi, di