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2.° Quelli che hanno somministrato danaro per l’acquisto d’un immobile, purchè sia comprovato autenticamente con l’atto d’imprestito, che la somma era destinata a tale impiego, e con la ricevuta del venditore, che il pagamento del prezzo dell’immobile sia stato fatto col danaro imprestato;

3.° I coeredi sopra gl’immobili dell’eredità pel caso d’evizione dei beni tra essi divisi, e per le compensazioni od il conguaglio delle porzioni ereditarie;

4.° Gli architetti, gl’intraprenditori, i muratori ed altri operaj impiegati nella fabbrica, ricostruzione o riparazione di edifizj, canali, o qualunque altra opera, purchè mediante perito deputato ex officio dal tribunale di prima istanza nel cui distretto sono situati gli edifizj, siasi preventivamente steso processo verbale ad oggetto di comprovare lo stato dei luoghi relativamente ai lavori, rapporto ai quali il proprietario avrà dichiarata l’intenzione che si dovessero fare, e che le opere siano state approvate da un perito egualmente nominato ex officio, entro sei mesi al più dalla loro ultimazione.

L’ammontare però del credito privilegiato non può eccedere il valore comprovato col secondo processo verbale, e si riduce al maggior valore che ha lo stabile al tempo dell’alienazione e che deriva da’ lavori fatti al medesimo.

5.° Quelli che hanno imprestato il danaro per pagare o rimborsare gli operaj godono dello stesso privilegio, purchè un tale impiego venga comprovato autenticamente con l’atto d’imprestito e con la quitanza degli operaj, come è stato prescritto superiormente per coloro che hanno prestato danaro per l’acquisto d’un immobile.

L. 7, cod. qui potiores in pignore habeantur. — Argum. ex l. 7, cod. communia utriusque judicii; l. 14, cod. familiae erciscundae; l. 66, ff. de evictionibus. — L. 25, ff. de rebus creditis; l. 2,