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stato medesimo in cui erano al tempo della consegna.

Il privilegio del venditore non è esercibile però, se non dopo quello del proprietario della casa o del fondo, quando non sia provato che il proprietario fosse informato, che i mobili e gli altri oggetti inservienti alla casa o al fondo affittato non erano di pertinenza del locatario.

Non resta derogato alle leggi e consuetudini commerciali concernenti la rivendicazione;

5.° Le somministrazioni d’un albergatore, sopra gli effetti del viandante che sono stati introdotti nel suo albergo;

6.° Le spese di condotta e quelle accessorie, sopra le cose condotte;

7.° I crediti che risultano per abusi e prevaricazioni commesse dai funzionarj pubblici nell’esercizio delle loro incombenze, sopra i capitali dati in cauzione, e sopra gl’interessi che ne fossero dovuti.

Leg. 4, ff. de pactis; l. 4, ff. ex quibus causis pignus tacite contrahitur; l. 5, cod. eod. tit.; l. 5, cod. locati conducti; l. 5 et l. 6, ff. qui potiores in pignore vel hypotheca habentur; — leg. 12, ff. de pignoribus et hypothecis. — Leg. 26, cod. eod. tit. — Argum. ex l. 19, ff. de contrahenda emptione. — Institut. de rerum divisione, §. 43. — Leg. 20, ff. de precario.

Sezione II.

Dei privilegj sopra gl’immobili.

2103. I creditori privilegiati sopra gl’immobili sono,

1.° Il venditore sopra l’immobile venduto, per il pagamento del prezzo;

Essendovi più vendite successive, il prezzo delle quali sia dovuto in tutto o in parte, il primo venditore è preferito al secondo, il secondo al terzo; e così successivamente,