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rimane al termine del contratto, e di convertire a loro vantaggio le pigioni o i fitti, col peso però di pagare al proprietario tutto ciò che gli fosse dovuto.

E per un’annata computabile dalla scadenza dell’anno corrente, quando non esista contratto autentico; o essendo questo per scrittura privata, non siavi data certa.

Lo stesso privilegio ha luogo per le riparazioni locative, e per tutto ciò che concerne l’esecuzione del contratto.

Ciò non ostante le somme dovute per le sementi o per le spese della raccolta dell’annata, sono pagate sul prezzo della raccolta medesima, e quelle dovute per gli utensili sopra il prezzo degli utensili stessi. Tanto nel primo che nel secondo caso, esse sono pagate in preferenza al proprietario.

Il proprietario della casa, o del fondo affittato può sequestrare i mobili in essi introdotti, quando siano stati traslocati senza il suo assenso, e conserva sopra essi il suo privilegio, purchè abbia proposta l’azione per rivendicarli nel termine di quaranta giorni quando si tratti del mobiliare di cui è fornita la possessione, e nel termine di giorni quindici, quando si tratti della mobiglia di una casa;

2.° Il credito sopra il pegno di cui il creditore si trova in possesso;

3.° Le spese fatte per la conservazione della cosa;

4.° Il prezzo degli effetti mobili non pagati, se esistono tutt’ora in possesso del debitore, tanto che gli abbia comperati con dilazione al pagamento, o senza.

Se la vendita è stata fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può ancora rivendicare questi effetti finchè si trovano in possesso del compratore, ed impedirne la rivendita, purchè la domanda per rivendicarli venga proposta entro gli otto giorni dal fattone rilascio, e che gli effetti si trovino in quello