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Sezione I.}}}}

Dei Privilegj sopra i mobili.

2100. I privilegj sono o generali, o speciali sopra certi mobili.

§. I.

Dei Privilegj generali sopra i mobili.

2101. I crediti privilegiati sopra la generalità dei mobili sono quelli enunziati in appresso, e si esperimentano con l’ordine seguente:

1.° Le spese giudiziali;

2.° Le spese funerarie;

3.° Tutte le spese dell’ultima infermità, in proporzione eguale fra quelli cui sono dovute;

4.° I salarj delle persone di servizio per l’anno scaduto e quelli dovuti per l’anno corrente;

5.° Le somministrazioni di sussistenza fatte al debitore ed alla sua famiglia: cioè, per li sei ultimi mesi, dai venditori al minuto, come i fornaj, macellari e simili; e per l’ultimo anno, dai padroni di locanda e mercanti all’ingrosso.

Leg. 45, l. 14, §. 1, ff. de religiosis et sumptibus funerum, leg. 17, ff. de rebus auctoritate judicis possidendis.

§. II.

Dei privilegj sopra determinati mobili.

2102. I crediti privilegiati sopra determinati mobili sono;

1.° Le pigioni ed i fitti degl’immobili, sopra i frutti raccolti nell’anno, e sopra il valore di tutto ciò che serve a mobiliare la casa appigionata, o l’affittanza, e di tutto ciò che serve alla coltivazione dei fondi affittati, cioè, per quanto è scaduto ed è per iscadere, se i contratti di locazione siano per atto autentico, ovvero essendo per iscrittura privata, abbiano una data certa; ed in questi due casi, gli altri creditori hanno il diritto di locare nuovamente la casa o la possessione per il tempo che