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TITOLO XVIII.

Dei Privilegj e delle Ipoteche.


CAPO I.

Disposizioni generali.

2092. Chiunque siasi obbligato personalmente, è tenuto ad adempire alle contratte obbligazioni sotto la garanzia di tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri.

2093. I beni del debitore sono la garanzia comune dei suoi creditori, ed il prezzo si comparte fra essi per contributo, quando non vi siano cause legittime di prelazione fra i creditori.

Leg. 6, cod. de bonis auctoritate judicis possidendis.

2094. Le cause legittime di prelazione sono i privilegj e le ipoteche.

CAPO II.

Dei privilegj.

2095. Il privilegio è un diritto che la qualità del credito attribuisce ad un creditore per essere preferito agli altri creditori anche ipotecarj.

2096. Fra i creditori privilegiati, la preferenza viene regolata secondo le diverse qualità dei privilegj.

Leg. 32, ff. de rebus auctoritate judicis possidendis.

2097. I creditori privilegiati che sono nel medesimo grado, sono pagati in proporzione eguale.

2098. Il privilegio dipendente dai diritti del tesoro pubblico, ed il grado in cui può esercitarsi, sono regolati dalle leggi che regolano tali diritti.

Ciò non ostante il tesoro pubblico non può ottenere alcun privilegio in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi anteriormente.

2099. I privilegj possono essere costituiti sopra beni mobili, o sopra beni immobili.

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