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ha acquistato la sua piena libertà, ovvero dopo che è stato da lui conosciuto l’errore.
182. Il matrimonio contratto senza il consenso del padre e della madre, degli ascendenti, o del consiglio di famiglia, nei casi in cui tale consenso era prescritto, non può essere impugnato, fuorchè da coloro il consenso dei quali era richiesto, ovvero da quello sposo a cui era necessario il consenso medesimo.
183. L’azione di nullità non può essere proposta nè dagli sposi, nè dai parenti il consenso de’ quali era richiesto, ogni volta che il matrimonio è stato approvato espressamente o tacitamente da quelli il di cui consenso era necessario, o quando, dopo la notizia del contratto matrimonio, sia trascorso un anno senza alcun loro reclamo. Parimente non può essere proposta dallo sposo, trascorso un anno senza alcun suo reclamo, dopo che è giunto all’età competente per acconsentire da se stesso al matrimonio.
Argum. ex leg. 2 et 5, cod. de nupt.
184. Ogni matrimonio contratto in opposizione al disposto negli articoli 144, 147, 161, 162 e 163, può essere impugnato tanto dagli sposi, quanto da tutti quelli che vi hanno interesse, o dal ministero pubblico.
Leg. 4, ff. de ritu nuptiarum.
185. Tuttavia il matrimonio contratto da sposi che non erano ancora pervenuti all’età prescritta, o da uno dei medesimi che non era ancora giunto alla stessa età, non può più essere impugnato, 1mo. quando sono trascorsi sei mesi dopo che lo sposo o gli sposi hanno compiuta l’età competente; 2do. quando la donna che non era giunta a questa età, avesse concepito prima della scadenza de’ sei mesi.
186. Il padre, la madre, gli ascendenti e la famiglia che hanno acconsentito al matrimonio contratto nel caso dell’articolo precedente, non saranno ammessi a proporne la nullità.