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dei debitori che possono essere costretti al pagamento coll’arresto personale, quando però tali fidejussori siansi a ciò sottoposti;

6.° Contro tutti i pubblici officiali per la presentazione delle loro minute allorchè viene ordinata;

7.° Contro i notaj, patrocinatori ed uscieri, per la restituzione dei documenti ad essi affidati, e del danaro ricevuto dai clienti, in conseguenza delle loro funzioni;

2061. Coloro che con una sentenza proferita in petitorio, e passata in giudicato, sono stati condannati a rilasciare un fondo, e che ricusano di obbedirvi, possono in forza di una seconda sentenza essere arrestati quindici giorni dopo l’intimazione della prima sentenza fatta ad essi in persona, o al loro domicilio.

Se il fondo o la possessione è distante più di cinque miriametri dal domicilio della parte condannata, vi si aggiungerà al termine di quindici giorni quello di un giorno per ogni cinque miriametri.

2062. L’arresto personale non può ordinarsi contro i conduttori per il pagamento dei fitti dei beni rustici, se ciò non è stato espressamente stipulato nell’atto di locazione.

Può nondimeno decretarsi l’arresto personale contro i detti conduttori ed i coloni parziarj, se, in fine della locazione, non rassegnino il bestiame dato loro a soccida, le sementi, e gl’istrumenti aratorj che sono stati a loro affidati, eccetto che provino che la mancanza di tali effetti non derivi dal loro fatto e colpa.

2063. Fuori dei casi determinati degli articoli precedenti, o che potrebbero esserlo in avvenire da una legge formale, è vietato a tutti i giudici di pronunciare l’arresto personale, a tutti i notaj e cancellieri di ricevere atti nei quali venisse ciò stipulato, ed a tutti gl’italiani di acconsentire a simili atti,