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2036. Il fidejussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni le quali competono al debitore principale, e che sono inerenti al debito;
Ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore.
Leg. 32, ff. de fidejussoribus et mandatoribus; l. 7, §. 1 et 19, ff. de exceptionibus et præscriptionibus; l. 11, cod. eod. tit. — Instit., §. 4, lib. 4, tit. 14. — Leg. 42, §. 1, ff. de jurejurando. — Leg. 13, ff. de minoribus; l. 1, et 2, cod. de fidejussoribus minorum; l. 25, ff. de fidejussoribus et mandatoribus; l. 39, ff. de adquirenda vel omittenda hæreditate.
2037. Il fidejussore è liberato, allorchè per fatto del creditore non può avere effetto a favore del fidejussore medesimo il subingresso nelle ragioni, ipoteche e privilegj del creditore.
2038. Quando il creditore accetta volontariamente un immobile o qualunque altro effetto in pagamento del debito principale, il fidejussore resta liberato, quantunque il creditore ne soffra in seguito l’evizione.
Argum. ex l. 54, ff. de solutionibus et liberationibus; l. 43, ff. eod. tit.; l. 47, ff. de verborum significatione.
2039. La semplice proroga del termine accordato dal creditore al debitore principale, non libera il fidejussore, il quale può, in questo caso, agire contro il debitore per costringerlo al pagamento.
V. Argum. ex l. 12, §. 11, ff. locati condicti; l. 7, cod. eod.; l. 62, ff. de fidejussoribus et mandatoribus.
CAPO IV.
Della Sicurtà Legale e della Sicurtà Giudiziaria.
2040. Qualora una persona venga obbligata dalla legge o dal giudice a dare una sicurtà, il mallevadore offerto deve adempire alle condizioni prescritte negli articoli 2018 e 2019.