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2.° Quando il debitore è fallito, o si trovi in istato di prossima decozione;

3.° Quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato;

4.° Quando il debito sia divenuto esigibile per essere scaduto il termine che era stato convenuto pel pagamento;

5.° Al termine di anni dieci, quando l’obbligazione principale non abbia un termine fisso per la scadenza, purchè l’obbligazione principale non fosse di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come accade riguardo alla tutela.

Sezione II[I]1.

Dell’effetto della Sicurtà fra i Confidejussori.

2033. Quando più persone abbiano fatta sicurtà per uno stesso debitore e per un medesimo debito, il fidejussore che ha pagato il debito, ha il regresso contro gli altri mallevadori, per la loro rispettiva porzione.

Questo regresso però non ha luogo che quando il fidejussore abbia pagato in uno dei casi enunziati nell’articolo precedente.

CAPO III.

Della estinzione delle Sicurtà.

2034. L’obbligazione che risulta dalla sicurtà si estingue per le stesse cause per cui si estinguono le altre obbligazioni.

L. 4, cod. de fidejussoribus et mandatoribus.

2035. La confusione che viene ad effettuarsi nella persona del debitore principale e del suo fidejussore, quando divengono eredi l’uno dell’altro, non estingue l’azione del creditore contro colui che ha fatto sicurtà per il fidejussore.

Leg. 93, §. 2, et ultim., ff. de solutionibus et liberationibus; l. 38, §. ultim. eod. tit.; l. 5, ff. de fidejussoribus et mandatoribus; leg. 24, cod. eod. tit.

  1. Numerazione errata nel testo originale.