Pagina:Codice di Napoleone il grande.djvu/43

parte dell’opponente, di provocare l’interdizione, e di farla ordinare nel termine che sarà fissato giudizialmente.

175. Nei due casi contemplati nel precedente articolo, il tutore o curatore, durante la tutela o cura, non potrà fare opposizione, se non sia autorizzato da un consiglio di famiglia che potrà convocare.

176. Ogni atto di opposizione esprimerà la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farlo: conterrà l’elezione di domicilio nel luogo dove il matrimonio si avrà a celebrare: dovrà egualmente contenere i motivi dell’opposizione, a meno che non fosse fatta sull’istanza d’un ascendente; il tutto sotto pena di nullità, e della interdizione dell’ufficiale ministeriale che avesse sottoscritto l’atto dell’opposizione.

177. Il tribunale di prima istanza pronunzierà entro dieci giorni sulla domanda per la revoca dell’opposizione.

178. Se vi è appellazione, sarà ultimato il giudizio nei dieci giorni successivi alla citazione.

179. Gli opponenti, eccettuati gli ascendenti, se l’opposizione è rigettata, potranno essere condannati al risarcimento dei danni ed interessi.

CAPO IV.

Delle Domande per nullità di matrimonio.

180. Il matrimonio contratto senza il libero consenso dei due sposi, o di uno di essi, non può essere impugnato che dagli sposi, o da quello fra essi il cui consenso non è stato libero.

Quando vi fu errore nella persona, il matrimonio non può essere impugnato che dallo sposo indotto in errore.

181. Nel caso del precedente articolo, non è più ammissibile la domanda per nullità, se vi è stata coabitazione continua per sei mesi dopo che lo sposo