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contro il debitore principale, tanto nel caso che la sicurtà siasi fatta con scienza del debitore come senza di lui saputa.

Questo regresso ha luogo tanto per il capitale che per gl’interessi e spese, il fidejussore però non ha regresso che per le spese da esso fatte dopo che ha denunziato al debitore principale le molestie che ha sofferte.

Egli ha pure il regresso, se vi è luogo, per i danni ed interessi.

L. 10, §. 11, ff. mandati. — L. 18, cod. mandati.

2029. Il fidejussore che ha pagato il debito, subentra in tutte le ragioni che aveva il creditore contro il debitore.

2030. Quando vi sono più debitori principali e solidarj di uno stesso debito, il fidejussore che ha fatta sicurtà per tutti ha contro ciascuno di essi il regresso per ripetere il totale di ciò che ha pagato.

2031. Il fidejussore che ha pagato una volta, non ha regresso contro il debitore principale che abbia pagato egli pure, qualora non l’abbia avvertito del pagamento da esso fatto; salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

Quando il fidejussore avrà pagato senza essere pulsato, e senza avere avvertito il debitore principale, non avrà alcun regresso contro di questo nel caso in cui, al tempo del fatto pagamento, il debitore predetto avesse avuto dei mezzi per far dichiarare estinto il debito; salva la sua azione contro il creditore per la ripetizione.

L. 29, §. 3, ff. mandati.

2032. Il fidejussore, anche prima di aver pagato, può agire contro il debitore per essere da lui rilevato,

1.° Quando è convenuto giudizialmente per il pagamento;