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litigiosi, nè beni già ipotecati per cautela del debito, i quali non siano più in potere del debitore.

Novell. 4, cap. 2.

2024. Qualora il fidejussore abbia fatta l’indicazione dei beni in conformità dell’articolo precedente, ed abbia somministrate le spese occorrenti per l’escussione, il creditore è responsabile verso il fidejussore fino alla concorrenza dei beni indicati per l’insolvibilità del debitore principale, sopraggiunta a causa d’aver egli differito di procedere giudizialmente.

2025. Quando più persone hanno fatto sicurtà per un medesimo debitore e per uno stesso debito, ciascuna di esse resta obbligata per l’intero debito.

L. 3, cod. de fidejussoribus et mandatoribus, l. 11, §. 2, de duobus reis constituendis.

2026. Non ostante ciascuna di esse può esigere che il creditore divida preventivamente la sua azione, e la riduca alla parte di ciascuno de’ fidejussori, qualora non abbia rinunciato al beneficio della divisione.

Quando nel tempo in cui uno de’ fidejussori avesse fatto pronunciare la competenza della divisione, ve ne fossero alcuni insolvibili, questo fidejussore è tenuto in proporzione per tale insolvibilità, ma non può essere più molestato per causa dell’insolvibilità sopravvenute dopo la divisione.

Instit. lib. 3, tit. 21, de fidejussoribus; l. 10, in pr. l. 26; l. 51, §. 4, l. 48, l. 52, §. 1, ff. de fidejussoribus, l. 16, cod. eod.

2027. Se il creditore ha divisa egli stesso e volontariamente la propria azione, non può receder dalla fatta divisione, quando ancora prima del tempo, in cui vi ha in tal modo acconsentito, vi fossero dei fidejussori insolvibili.

Sezione II.

Degli effetti della Sicurtà fra il Debitore ed il Fidejussore.

2028. Il fidejussore il quale ha pagato, ha il regresso